(massima n. 1)
Il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c. può essere chiesto dal giudice ad quem, dichiarato competente per materia dal giudice preventivamente adito, quando, investito della causa con atto di riassunzione, ritenga che la competenza per materia spetti al primo giudice o ad un terzo giudice; ove invece il giudice adito in riassunzione si dichiari incompetente per valore, non gli è consentito sollevare il conflitto, ancorché nella motivazione dell'ordinanza disconosca la propria competenza per materia, atteso che per effetto della sentenza emessa dal primo giudice la sua competenza ratione valoris a conoscere della lite è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.