(massima n. 1)
Con la disposizione di cui all'art. 708 c.p. (possesso ingiustificato di valori) il legislatore ha voluto prevenire future aggressioni patrimoniali in quanto, sospettandosi logicamente la provenienza delittuosa delle cose detenute senza giustificazione da una persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro, e non potendosi, per mancanza di prova, procedere per il reato da cui le cose provengono, ha ritenuto opportuno, al fine di prevenire nuove manifestazioni della inclinazione delittuosa del soggetto, di incriminare il fatto, sotto uno specifico titolo contravvenzionale, in base al solo sospetto desunto da elementi soggettivi ed oggettivi; uno di questi elementi, considerato vera e propria condizione di punibilità, è la mancata giustificazione, da parte dell'imputato, della provenienza di ciò che egli possiede, e proprio per la peculiarità dell'incriminazione, che deroga ai principi generali del diritto penale, tale elemento deve essere attentamente vagliato e, del caso, verificato, dal giudice che procede. (Nella specie la Corte, annullando la sentenza di condanna, ha ritenuto che, essendo stati rinvenuti all'imputato assegni di conto corrente, in ordine ai quali è facile compiere indagini volte ad accertare la liceità o meno della loro provenienza, non poteva ritenersi poco plausibile la giustificazione fornita dall'interessato senza che a dette indagini si fosse proceduto)