(massima n. 1)
La previsione incriminatrice dell'art. 684 c.p., che tutela il segreto processuale, deve ritenersi a carattere plurioffensivo, essendo preordinata a garanzia non solo dell'interesse dello Stato al retto funzionamento dell'attivitą giudiziaria, ma anche delle posizioni delle parti processuali e, comunque, della reputazione di esse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto di archiviazione del g.i.p. che, pur in presenza dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, aveva adottato la decisione de plano senza previo contraddittorio camerale).