(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 c.p.), č irrilevante che la notizia sia stata giā diffusa da altra fonte di informazione e non desunta direttamente dagli atti processuali, perché con la successiva pubblicazione viene data all'atto maggiore diffusione e propagazione.