(massima n. 1)
La contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autoritą a tutela dell'incolumitą pubblica secondo le indicazioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un teatro in cui era stato organizzato uno spettacolo senza la prescritta licenza e senza che fosse stata effettuata una verifica tecnica relativa alla soliditą e sicurezza della struttura).