(massima n. 1)
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681 c.p.) sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 T.U. di P.S., che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della soliditą e sicurezza dell'edificio. (Fattispecie in cui il Sindaco aveva autorizzato l'apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza verifica della soliditą e sicurezza dell'impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall'art. 80 T.U. di P.S.).