(massima n. 2)
L'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 681 c.p. deve ritenersi integrato non solo nei casi di trasgressione delle prescrizioni tecniche imposte al momento del rilascio della licenza, ma anche in quello, ben più grave, in cui tale atto sia del tutto carente, perché non richiesto, rifiutato, ovvero scaduto nella sua validità. Una tale interpretazione non può ritenersi in contrasto con il principio di stretta legalità, ma costituisce l'esito di una lettura estensiva della norma penale, consentita in quanto tale e giustificata dall'evidente intenzione del legislatore di tutelare la pubblica incolumità, senza determinare lo sconfinamento nell'analogia non consentita dall'ordinamento.