(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 679 c.p. si distingue da quello previsto dall'art. 678 c.p., perché mentre quest'ultimo è diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa, il primo, invece, è diretto a rendere edotta l'autorità di pubblica sicurezza dell'esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore.