(massima n. 1)
In tema di materiale esplodente la operatività dell'art. 678 c.p. residua per la categoria di quei prodotti relativamente ai quali debbono escludersi potenzialità e destinazione e finalità lesive, comprendendosi anche i giocattoli pirici, la cui assimilazione alle materie esplodenti non può essere proposta in forza soltanto della produzione di un comune, seppure differenziato effetto acustico, quale si verifica nell'uso di razzi detonanti, capaci di espellere, a mezzo di una miccia, un corpo cilindrico destinato ad esplodere in aria.