(massima n. 1)
Le ipotesi delittuose previste per gli esplosivi dai primi quattro articoli della L. 2 ottobre 1967, n. 895 trovano applicazione nel caso in cui si tratti di esplosivo che, per la quantitą e la qualitą presenti il requisito della micidialitą mentre sono applicabili le ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale qualora l'esplosivo manchi di tale caratteristica.