(massima n. 1)
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall'art. 679 c.p., non č assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dall'art. 678 stesso codice, tutelando le rispettive disposizioni beni giuridici diversi, e cioč la corretta informativa dell'autoritā di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti la prima, l'incolumitā pubblica la seconda. Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all'occorrenza, concorrere.