(massima n. 1)
L'art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110, che prevede l'aggravamento delle pene «per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi», trova applicazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 c.p., aventi ad oggetto «materie esplodenti», essendo queste le uniche contravvenzioni contemplate dal codice penale che riguardano direttamente sostanze deflagranti, nulla rilevando in contrario il fatto che, di regola, il termine «esplosivi» esprima un concetto diverso da quello espresso con la locuzione «materie esplodenti».