(massima n. 1)
La deroga alla disciplina generale ex art. 78 c.p. sulla fabbricazione e commercio e quindi detenzione abusiva degli esplosivi operata dalla normativa speciale ex leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 14 ottobre 1974, n. 497 e 18 aprile 1975, n. 110 è limitata alle condotte aventi per oggetto gli esplosivi dotati di caratteristiche che li assimilino alle armi e specificamente alle armi da guerra, tali cioè che il loro uso possa produrre morte e comunque offesa alla vita e all'incolumità personale, mentre per le condotte aventi ad oggetto quei prodotti esplosivi che di detta potenzialità e destinazione siano ontologicamente sprovvisti si applica la normativa generale che le qualifica reati contravvenzionali. (Nella fattispecie è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 678 c.p. in relazione alla illegale detenzione di 430 «tracchi»).