(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, non occorre stabilire se le definizioni di «materie esplodenti», usata dall'art. 678 c.p., e di «artifici e prodotti affini» e «giocattoli pirici» (impiegate nella catalogazione dell'art. 82 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 per indicare specificamente i materiali della quarta e quinta categoria) vadano intese in senso stretto, come riferite ai soli composti chimici in sè capaci di esplosione, o comprendano anche l'insieme dei congegni, involucri e accessori ad essi fisicamente collegati e necessari od utili all'impiego. La norma incriminatrice è compresa nel titolo concernente la prevenzione di infortuni nelle industrie e nella custodia degli esplodenti; essa, quindi, non stabilisce limitazioni al possesso di tali materiali per ragioni generali di ordine pubblico, ma mira invece a tutelare l'incolumità degli addetti alla loro produzione e manipolazione, nonché dei terzi che potrebbero essere coinvolti in caso di incidenti ed eventi disastrosi. La tutela è realizzata mediante misure precauzionali contenute nella prescritta licenza, secondo direttive dettagliatamente preordinate in conformità al regolamento di pubblica sicurezza. È quindi perfettamente legittimo che la licenza stabilisca limitazioni non al (solo) contenuto in polveri del deposito, ma al peso lordo degli artifici, posto che gli involucri sono costituiti da materiale infiammabile e potrebbero quindi, in caso di infortunio, aggravare il pericolo.