(massima n. 1)
L'art. 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 (sul controllo delle armi) non ha abrogato la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. relativa alla fabbricazione e commercio di materie esplodenti. Gli «esplosivi di ogni genere», cui si riferisce l'art. 1 della L. n. 895 del 1967, sono solo quelli dotati di oggettiva ed intrinseca potenzialitą, tale da renderli micidiali, mentre l'art. 678 citato riguarda gli altri materiali compresi nel genus «materie esplodenti», ma privi delle suddette caratteristiche, quali quelli destinati agli artifici pirotecnici e ai giocattoli pirici.