(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 677 c.p. si realizza allorché il proprietario non si sia attivato per rimuovere le cause del pericolo accertato, a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo in cui versi l'edificio (rientrando nella normale diligenza del proprietario di un immobile curarne lo stato al fine di evitarne una rovina pericolosa per la pubblica incolumità), né una preventiva diffida, con specifica previsione di un termine perentorio entro cui provvedere alla manutenzione dell'immobile pericolante, da parte della pubblica autorità.