(massima n. 1)
In tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, l'obbligo posto dall'art. 677 c.p. a carico del proprietario dell'edificio alla conservazione ed alla vigilanza, è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo, sicché questa è irrilevante, anche se non sia attribuibile a colpa dell'obbligato o di altri e derivi da caso fortuito o forza maggiore, quale un terremoto. La colpa di altri o la causa esterna può incidere soltanto come impedimento all'esecuzione dei lavori, qualora escluda la volontarietà dell'omissione di essi.