(massima n. 1)
La regola dettata dall'art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di pių provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, č riferita alla sola ipotesi di pluralitā di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, ma non si estende a quelli adottabili dal giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare nč a quelli assunti dalla Corte d'Assise. (In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto dichiarando, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod. proc., pen., la competenza del Giudice dell'udienza preliminare quale giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima).