(massima n. 1)
Al fine di escludere l'elemento di colpa, di cui all'art. 672, primo comma, c.p., rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un cane da guardia, non basta che l'animale pericoloso si trovi in luogo privato o recintato, ma č necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei. (Nella specie č stato precisato, altresė, che vertendosi in materia penale, č inconferente il richiamo all'art. 2052 c.c., in quanto non bisogna stabilire se l'imputato ha fornito la prova liberatoria richiesta da detta norma per vincere la presunzione di responsabilitā per danno cagionato da animali, ma soltanto accertare se sussiste o no il predetto elemento di colpa).