(massima n. 1)
Premesso che la ratio delle incriminazioni di cui all'art. 671 c.p. (impiego di minori nell'accattonaggio) č di impedire l'impiego di minori in una attivitā che li sottrae all'istruzione e all'educazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza, deve ritenersi che pur non essendo richiesta, ai fini della configurabilitā del reato, la consapevolezza da parte del minore della natura dell'attivitā in cui viene coinvolto, occorre comunque che egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi da essa dipendenti e abbia, quindi, raggiunto l'etā della coscienza. (Nella fattispecie accattonaggio posto in essere tenendo in braccio un infante la Corte ha stabilito che non fosse ravvisabile la contravvenzione in questione ma, semmai, quella di mendicitā mediante mezzo fraudolento volto a destare l'altrui pietā).