(massima n. 1)
L'impiego dei minori nell'accattonaggio, previsto come reato dall'art. 671 c.p.p., può consistere anche nel mendicare tenendo seco un bambino, qualora questi sia già in età di recepire, sia pure in modo sommario e confuso (come nel caso di specie, in cui trattavasi di un bambino di quattro anni), gli stimoli negativi dell'attività in cui egli viene comunque coinvolto e d'altra parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicità. La presenza della prima di dette condizioni vale a distinguere il reato in questione da quello già previsto dall'ora abrogato art. 670, secondo comma, c.p.