(massima n. 1)
La ratio dell'incriminazione prevista dall'art. 669 del c.p. va ravvisata nell'esigenza di esercitare un controllo efficace non soltanto sulle persone che materialmente esercitano il mestiere per il quale la legge richiede la previa iscrizione in appositi registri, ma anche su quelle che si presentano al pubblico come capaci di esercitarlo, ed appaiono presuntivamente dotate dei relativi requisiti tecnici, che altrimenti l'autoritą potrebbe non aver mai la possibilitą di sottoporre a verifica.