(massima n. 1)
Solo l'amministratore di un condominio č legittimato a procedere all'affissione, nell'atrio o nell'ingresso dello stabile amministrato, di scritti o disegni interessanti i condomini, tale facoltą derivandogli dall'incarico affidatogli e dalla stessa necessitą di espletare le proprie mansioni. Uguale facoltą non spetta a coloro che non rivestono tale qualitą, i quali per le comunicazioni ai condomini possono rivolgersi all'amministratore o se del caso all'assemblea. Non č punibile pertanto ai sensi dell'art. 664 comma secondo, c.p., la distruzione o il deterioramento di scritti o disegni fatti affiggere nell'ingresso di un condominio da persona diversa dall'amministratore.