(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso č connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertā delle persone. (Nella specie: telefonate ingiustificate ad ogni ora del giorno e della notte).