(massima n. 1)
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione «per petulanza o altro biasimevole motivo» alla quale è subordinata l'illiceità penale del fatto. (Fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile).