(massima n. 1)
Integra gli estremi del reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e non di molestia (art. 660 c.p.) l'invio, in rapida sequenza, in ora diurna di due messaggi sms di contenuto ingiurioso, poiché le modalitą della forma di comunicazione (scritta e non vocale) e l'ora prescelte non sono idonee a ledere la privata tranquillitą, ma l'onore personale.