(massima n. 1)
In tema di condizioni di procedibilitą, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 491 comma secondo cod. proc. pen., ne consegue che il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'atto di querela, nel caso in cui sorgano questioni sull'accertamento della sua proposizione e non risultino dagli atti elementi decisivi tali da farla ritenere omessa.