(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessitā" dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessitā o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, nč si identifica con l'assoluta impossibilitā di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilitā, o idoneitā, del probabile risultato dell'attivitā istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.