(massima n. 1)
La speciale causa di non punibilitą della «ritorsione» prevista dall'art. 599, comma 1, c.p., per il reato di ingiuria non trova applicazione per quello concorrente di molestie con il mezzo del telefono, commesso nel medesimo contesto, stante la non corrispondenza delle condotte punibili e dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici.