(massima n. 1)
Quando una condotta apportatrice di fastidio, difficoltà od impedimento a terzi non arrechi al soggetto che la estrinseca alcun vantaggio né gli tutela alcun diritto, ma sia palesemente mirata anziché alla difesa dei propri interessi, contro un'altra persona, non è ravvisabile il fine di farsi ragione da sé né il dolo specifico, postulati dall'art. 392 c.p., ma l'intenzione di disturbare e molestare altri per un motivo che si qualifica biasimevole per lo stesso fatto di essere contra legem. In tal caso è, quindi, sussistente la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.