(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontą della condotta e la direzione della volontą verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertą. (Fattispecie in cui sono stati ravvisati gli elementi costitutivi del reato nella condotta dell'imputata, consistente in continue ed inconcludenti telefonate, contenenti sempre le stesse domande ed effettuate senza una ragione che ne giustificasse in alcun modo la reiterazione).