(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 660 c.p., per «petulanza», deve intendersi un modo di agire pressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertą e della quiete di altre persone; mentre per «biasimevole motivo» si deve intendere pił genericamente ogni altro movente che sia riprovevole in se stesso o in relazione alla qualitą della persona molestata e che abbia praticamente su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza.