(massima n. 1)
L'esercizio del diritto di libera espressione del pensiero, per spiegare la propria funzione scriminante in relazione al reato di molestia o disturbo delle persone, deve essere esercitato entro limiti ben definiti e non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalitą petulanti. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l'antigiuridicitą della condotta di un soggetto che ripetutamente, nel corso di collegamenti televisivi, si era posto alle spalle del cronista disturbandone l'attivitą mediante l'esibizione di un cartello e di oggetti fallici ovvero pronunziando frasi offensive nei confronti di terzi).