(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Ne consegue che devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni. (Fattispecie relativa a una pluralità di episodi accaduti all'interno di un edificio condominiale).