(massima n. 1)
In materia di molestia o disturbo alle persone, l'art. 660 c.p. č teso a punire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa e, a volte, anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, i quali influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che č l'ordine pubblico. Ne consegue che il gracidare isolato di un citofono, per quanto sgradevole sia, non integra gli estremi del suddetto reato.