(massima n. 1)
Ai fini della ravvisabilitā della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 658 c.p. č sufficiente che l'annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l'autoritā, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Tale deve considerarsi l'annunzio di un inesistente sequestro di persona che, per le modalitā del suo contenuto, provochi l'intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi.