(massima n. 1)
Il precetto di cui all'art. 651 c.p., č adempiuto quando il soggetto richiesto indichi al pubblico ufficiale le proprie generalitą ed eventuali qualitą personali. Tale obbligo non si estende all'esibizione dei documenti di identitą, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identitą personale. (Fattispecie in cui il soggetto aveva rifiutato di esibire il proprio documento di identificazione all'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento dopo avere mostrato la licenza di commercio da cui risultavano le sue generalitą).