(massima n. 1)
In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art. 651 c.p., l'esigenza di assicurare speditezza alle funzioni dei pubblici ufficiali, nell'adempimento dei loro compiti istituzionali, non può, in uno Stato di diritto, anteporsi al potere-dovere del giudice penale di sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale e non può, pertanto, limitare l'esercizio di detto controllo, che può tuttavia investire la qualifica soggettiva e la competenza del richiedente, ma non anche la discrezionalità della concreta iniziativa del richiedente medesimo, in relazione alla causa della richiesta. (Nella specie relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito aveva ecceduto dai suoi compiti sindacando ed erroneamente, tali ultimi profili).