(massima n. 1)
Poiché la ratio dell'art. 651 c.p. è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non può valere ad escludere il reato né la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile.