(massima n. 1)
Per l'esistenza di un legato non basta l'espressione della volontà del testatore che quel determinato bene sia di proprietà del beneficiario, ma occorre la volontà di attribuire il bene per causa di morte, secondo l'espresso disposto dell'art. 587 c.c., con la conseguenza che non può configurarsi un siffatto negozio testamentario, qualora il testatore, nella scheda testamentaria, abbia adottato una dichiarazione di scienza col riconoscere la proprietà attuale di determinati beni in capo ad un determinato soggetto al momento della confezione del testamento. (Nella specie, il testatore nel lasciare in eredità ad un terzo un proprio immobile, aveva dichiarato, nel testamento, che tutto ciò che si trovava in tale immobile era già di proprietà del terzo istituito. In tale dichiarazione il giudice del merito, sulla base del rilievo che intenzione del testatore era quella di attribuire al terzo la proprietà anche di tali mobili, aveva ravvisato l'istituzione di un legato, attesa la consapevolezza del testatore circa la non rispondenza della dichiarazione alla reale situazione e per l'irrilevanza giuridica della formulazione letterale della disposizione. La S.C., sulla base del principio di cui alla massima hacassato la decisione).