(massima n. 1)
La violenza alle persone, che rende procedibili di ufficio i reati previsti nel titolo XIII del libro secondo del codice penale, se commessi in danno delle persone indicate nel secondo comma dell'art. 649 c.p., deve essere contestuale alla consumazione del reato. In particolare, per quanto riguarda il delitto di danneggiamento, detta violenza deve essere effettuata all'inizio o durante il corso dell'azione diretta alla distinzione o al deterioramento delle cose rimanendo irrilevante la violenza successiva.