(massima n. 1)
Il fondamento della causa di non punibilitā di cui all'art. 649 c.p. č costituito dalle ragioni di carattere morale e sociale che connotano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in vista delle quali si č esclusa o condizionata a querela la punibilitā di alcuni reati. L'espressa esclusione della rapina, dell'estorsione e del sequestro di persona č poi giustificata dalla necessitā di reprimere l'impiego della violenza fisica o psichica contro le persone; l'esclusione deve comprendere anche il tentativo di questi delitti perché anche in esso ricorre l'impiego della violenza.