(massima n. 1)
La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilitą della causa di non punibilitą e della perseguibilitą a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, terzo comma, c.p., opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica. (Fattispecie in tema di tentata estorsione commessa con minacce ai danni del coniuge convivente).