(massima n. 1)
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio - atteso che l'esercizio del potere-dovere del giudice ad quem di rilevare l'eventuale sussistenza della propria incompetenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., trova il suo fondamento solo nella legge e non già in un potere dispositivo delle parti, di modo che non può rimanere precluso dall'acquiescenza delle parti stesse alla pronuncia del giudice a quo - anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempre che il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall'art. 45 citato.