(massima n. 1)
Quando il giudice dinanzi al quale la causa č stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltā di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Ne consegue che č inammissibile la riproposizione della domanda (o dell'appello) dinanzi al giudice che aveva in precedenza parimenti declinato la propria competenza.