(massima n. 1)
Le questioni relative ai rapporti tra il Tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio. Pertanto, č ammissibile il conflitto negativo di competenza proposto con regolamento d'ufficio da uno degli organi giurisdizionali predetti nei confronti dell'altro, ciascuno escludente la propria competenza in relazione ad una domanda di reintegra nel possesso.