(massima n. 1)
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza «forti» e «deboli», l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d'inammissibilitą, che il regolamento d'ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede. (Fattispecie relativa a competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., riguardante un procedimento cautelare proposto anteriormente alla causa di merito, ai sensi dell'art. 669 ter).