(massima n. 2)
Il delitto di ricettazione č configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno č impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entitā - č provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 c.p.