(massima n. 1)
In tema di ricettazione, l'affermazione di responsabilitā per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle societā produttrici. (La Corte ha precisato che, in tali casi, č onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio ).