(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā, in capo a colui che detenga per la vendita prodotti contraffatti (nella specie supporti audiovisivi illecitamente riprodotti), del reato di ricettazione, č necessario che la contraffazione sia opera di terzi. (In motivazione la Corte, annullando senza rinvio la sentenza che aveva condannato l'imputato sulla base della sola contumacia dello stesso, ha precisato che l'ampia disponibilitā a prezzi contenuti di masterizzatori e ad altri apparecchi di duplicazione non rende sostenibile la presunzione che il venditore di supporti abusivi li abbia acquistati da un terzo e non invece, lui stesso, personalmente duplicati).